IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Visto l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2008, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011 e 22 dicembre 2012, con i quali il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2014; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, n. 3716 del 19 novembre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3885 del 2 luglio 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3954 del 22 luglio 2011; Viste le note del 21 agosto e 19 novembre 2013 del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato, con le quali e' stata prospettata l'esigenza di adeguare la legislazione emergenziale di riferimento rispetto al mutato quadro normativo in materia di contenimento della spesa pubblica, nonche' di limitare l'azione commissariale alle sole iniziative individuate dal previgente comma 1 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 3702/2008; Ritenute le sopra richiamate proposte del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia meritevoli di accoglimento; Ravvisata, quindi, la necessita' di apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni alla sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 9 gennaio 2014; Vista la nota della regione Veneto del 19 febbraio 2014; Acquisita l'intesa delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Decreta: Art. 1 1. A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'attuazione delle attivita' di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni, e' limitata alla esclusiva realizzazione delle opere e degli interventi individuati dai decreti commissariali n. 32/2009, n. 45/2010, n. 170/2012, n. 172/2012 e n. 203/2012, per i quali sono gia' state espletate le relative procedure di gara o e' stata gia' realizzata la progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili. 2. Il Comitato tecnico scientifico di cui al comma 4, dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, cessa le proprie funzioni alla data del 31 dicembre 2014. 3. A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e' soppresso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2014 Il Presidente: Renzi